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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 4 marzo 2005

Art. 4
- Promozione del commercio equo e solidale
1. Il commercio equo e solidale si fonda sul comportamento del consumatore. Il consumatore, esercitando un consumo consapevole ed attento sostiene le forme economiche corrette, ha la possibilità di elevare il tenore di vita dei produttori nei paesi in via di sviluppo all'interno di comportamenti orientati al mercato ed attenti alle forme di commercio leale ed alle pratiche commerciali moralmente corrette.
2. La Giunta regionale, in collaborazione con le organizzazioni interessate, promuove nelle scuole specifiche azioni educative finalizzate al rafforzamento del diritto del consumatore ad essere informato non solo sul prodotto ma anche sugli effetti ambientali e sociali derivanti dalla sua produzione e commercializzazione. I programmi delle azioni educative sono realizzati dalle istituzioni formative nel rispetto del principio dell'autonomia scolastica, e possono prevedere il concorso progettuale, organizza tivo e finanziario degli enti locali e delle associazioni maggiormente rappresentative del commercio equo e solidale e dei soggetti di cui all' articolo 3
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.