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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 4 marzo 2005

Art. 3
- Individuazione dei soggetti del commercio equo e solidale
1. Al fine di individuare i soggetti del commercio equo e solidale si istituisce il registro regionale del commercio equo e solidale a cui sono iscritti coloro che operano in forma stabile nel territorio regionale.
2. Nello stabilire le modalità di funzionamento del registro ed i requisiti di iscrizione, si tiene conto anche delle risultanze delle attività svolte dall'Associazione AGICES in merito al "Registro italiano delle organizzazioni di commercio equo e solidale", di seguito denominato RIOCES.
3. Il registro regionale è istituito secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all' articolo 10 I costi di gestione del registro sono a carico dei soggetti richiedenti l'iscrizione e/o cancellazione e/o variazioni.
4. Nelle more istitutive del registro regionale, l'iscrizione al RIOCES è sostitutiva dell'iscrizione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.