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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 4 marzo 2005

Art. 10
1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana il regolamento attuativo con cui dispone:
a) l'istituzione ed il funzionamento del disciplinare di prodotto richiamato all' articolo 2 comma 1;
b) i criteri e le modalità per l'iscrizione, sospensione e revoca al registro regionale del commercio equo e solidale di cui all' articolo 3 ;
c) i contenuti della relazione di cui all' articolo 9 ;
d) le modalità organizzative e i contenuti della "Giornata regionale del commercio equo e solidale".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.