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Legge regionale 23 febbraio 2005, n. 37

Disposizioni per il sostegno alla diffusione del commercio equo e solidale in Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima del 4 marzo 2005

Art. 1
- Oggetto e finalità
1. La Regione Toscana, nel quadro delle politiche promosse e realizzate a sostegno della cooperazione internazionale e nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 , 4 e 71 dello Statuto relative alla promozione della solidarietà, del dialogo fra i popoli, culture e religioni, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella promozione in Toscana dell'incontro fra culture diverse e nel sostegno alla crescita economica e sociale, nel rispetto dei diritti individuali, dei paesi in via di sviluppo.
2. Al fine di rafforzare le funzioni di cui al comma 1, la Regione attiva iniziative di sostegno e di agevolazione, nel pieno rispetto delle norme comunitarie, statali e regionali concernenti la tutela della concorrenza, all'attività dei soggetti del commercio equo e solidale, individuando con tale definizione le imprese ed i soggetti senza fini di lucro, che conformano la propria attività ai contenuti della "Carta Italiana dei Criteri del Commercio Equo e Solidale", approvata l'8 settembre 1999 dall'Associ azione "Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale" (denominata d'ora in poi AGICES).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.