Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Sezione II - Sanzionamento
Art. 9
- Normativa applicabile
1. Relativamente ai tributi regionali, in materia di sanzioni amministrative tributarie si applicano, per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, le disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ), nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Dis posizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ) e nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473 (Revisione della sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ) e successive modifiche.
Art. 10
- Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso
1. Chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, purché la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. 472/1997 e successive modifiche.
Art. 11
- Modalità di irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni amministrative tributarie sono irrogate secondo le procedure di cui all'articolo 16 e all'articolo 17, commi 1 e 2, del d.lgs. 472/1997 e successive modifiche.
2. Nei casi in cui la sanzione amministrativa tributaria è irrogata ai sensi dell'articolo 16 del d.lgs. 472/1997 , l'atto di contestazione deve indicare anche gli elementi di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, per il recupero delle somme eventualmente dovute a titolo di tributo.
3. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo, e le sanzioni per ritardato versamento, possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997 ; la cartella di pagamento deve contenere gli elementi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f), e g). (2)
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.