Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 7
- Avviso Bonario
1. L'ufficio regionale può, nell'ambito delle attività preliminari all'accertamento dei tributi, inviare avvisi bonari utili all'acquisizione di elementi, dati e notizie necessari alla corretta individuazione del soggetto passivo ed alla determinazione del corrispondente debito tributario.
2. L'avviso bonario può contenere le indicazioni sulle modalità di estinzione del debito tributario secondo le risultanze del sistema informativo tributario regionale di cui all'articolo 22 e dell'archivio regionale di cui all' articolo 2 , comma 2, lettera b), della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), per consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione.
3. L'avviso bonario è atto non dotato di forza autoritativa e non idoneo ad assumere carattere di definitività nei confronti del contribuente.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.