Legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31
Norme generali in materia di tributi regionali.
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 28 febbraio 2005
Art. 17
- Effetti della decadenza
1. Al contribuente decaduto dal beneficio della rateazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, o dell'articolo 16, comma 6, non può essere concessa una successiva rateazione precedentemente al decorso del termine di tre anni dalla data di decadenza.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ad istanze di rateazione presentate dal contribuente decaduto dal beneficio per anni d'imposta e tributi regionali diversi.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.