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Titolo VIII
LA PARTECIPAZIONE
Art. 72
Principi
1. La legge promuove, secondo i principi dell'Sito esternoarticolo 3 , la partecipazione dei cittadini, dei residenti e dei soggetti sociali organizzati, nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo alla verifica degli effetti delle politiche regionali.
2. La Regione, per favorire la partecipazione, garantisce politiche attive dirette alla semplicità delle procedure, alla trasparenza amministrativa, alla funzionalità degli strumenti informativi.
3. I partiti politici sono strumenti fondamentali della partecipazione.
Art. 73
Dovere di informazione
1. La Regione stabilisce le modalità per rendere effettivo il diritto dei cittadini singoli e associati alla più ampia e imparziale informazione sull'attività regionale.
2. La legge, al fine di favorire la partecipazione, prevede forme di pubblicità della fase istruttoria su atti di particolare interesse per la comunità regionale.
Art. 74
Iniziativa popolare
1. L'iniziativa popolare delle leggi può essere esercitata da cinquemila elettori della regione, da almeno tre consigli comunali, da ciascun consiglio provinciale, dalla città metropolitana, dal consiglio delle autonomie locali, salvi i casi di cui al comma 1 bis. (24)

Parole aggiunte con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57, art. 1.

1 bis. Nel caso di proposte di legge riguardanti l’istituzione di nuovi comuni, di fusione di comuni, di modificazione delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali, l’iniziativa popolare può essere esercitata:
a) da un numero di elettori che:
1) in ciascun comune interessato con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, sia pari ad almeno il 25 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune;
2) in ciascun comune interessato con popolazione compresa tra cinquemila e diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a milleduecentocinquanta;
3) in ciascun comune interessato con popolazione superiore a diecimila abitanti, sia pari ad almeno il 15 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del medesimo comune, e sia comunque non inferiore a duemila;
2. I promotori sono ammessi all'esame istruttorio della proposta nei modi previsti dal regolamento interno.
3. Il consiglio vota la proposta nel merito non oltre nove mesi dalla presentazione.
Art. 75
Referendum abrogativo
1. Il referendum abrogativo di una legge o di un regolamento regionale è indetto su richiesta di quarantamila elettori della regione.
2. Il referendum abrogativo può essere indetto anche su parti definite, purché di senso compiuto, di una legge o regolamento regionale.
3. Non possono essere sottoposti a referendum abrogativo lo Statuto, le leggi di bilancio o tributarie, i relativi regolamenti attuativi, i regolamenti interni degli organi regionali, le leggi e i regolamenti concernenti accordi o intese di carattere internazionale o con altre regioni.
4. La proposta di abrogazione soggetta a referendum è approvata se partecipa alla votazione la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Nel caso di esito negativo del referendum, anche per mancato raggiungimento del quorum, le stesse norme non possono essere sottoposte a nuovo referendum abrogativo nel corso della medesima legislatura o comunque prima di tre anni dalla data della votazione.
Art. 76
Referendum consultivo
1. Il referendum consultivo su proposte di particolare interesse per la popolazione è indetto su richiesta di trentamila elettori della regione.
2. Il consiglio, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti, può sottoporre a referendum consultivo una proposta di legge, nei modi previsti dal regolamento interno.
Art. 77
Normativa sui referendum
1. La legge disciplina i limiti di ammissibilità, il procedimento, le modalità attuative e gli effetti dei referendum; prevede agevolazioni procedurali e forme di assistenza degli uffici regionali a favore dei promotori dei referendum.
2. La legge disciplina il referendum sulla istituzione di nuovi Comuni e sulla modifica delle circoscrizioni e denominazioni comunali e il referendum sullo Statuto regionale e sulle relative modifiche e abrogazioni.
Art. 78
Ammissibilità dei referendum
1. I giudizi sulla regolarità e sulla ammissibilità dei referendum sono espressi dal collegio di garanzia statutaria.

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.