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Capo II
Il Governo
Sezione I
Gli organi
Art. 29
Organi di governo
1. Il presidente della giunta e la giunta sono gli organi di governo della Regione.
Art. 30
Indennità
1. Le disposizioni dell' Sito esternoarticolo 9 , comma 7, si applicano anche ai componenti degli organi di governo.
Sezione II
Il presidente della giunta
Art. 31
Elezione
1. Il presidente della giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente al consiglio e con le modalità previste dalla legge elettorale regionale.
3. Il presidente della giunta non partecipa alla votazione per l'elezione del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza.
Art. 32
Programma di governo e formazione della giunta
1. Il presidente della giunta, nella prima seduta del consiglio, illustra il programma di governo e presenta il vicepresidente e gli altri componenti della giunta.
2. Il programma di governo è approvato entro dieci giorni dalla sua illustrazione.
3. Il presidente nomina il vicepresidente e gli altri componenti della giunta dopo l'approvazione del programma di governo o comunque decorso il termine del comma 2.
4. Il presidente, fino alla nomina della giunta, ne esercita le funzioni.
Art. 33
Durata in carica
1. Il presidente della giunta dura in carica l'intera legislatura ed esercita le funzioni fino alla proclamazione del nuovo presidente.
2. Il presidente cessa anticipatamente dall'incarico nei casi previsti dalla Costituzione.
3. La sfiducia nei confronti del presidente è espressa mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti il consiglio e approvata per appello nominale con il voto della maggioranza dei componenti il consiglio. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione o dopo venti giorni da questa.
4. Le dimissioni del presidente, presentate al presidente del consiglio, sono discusse in un'apposita seduta del consiglio e diventano efficaci decorsi venti giorni dalla presentazione. Entro questo termine le dimissioni possono essere ritirate.
5. Le altre cause di cessazione del presidente sono accertate dal consiglio, nelle forme e con le modalità disciplinate dalla legge.
6. La cessazione anticipata del presidente comporta le dimissioni della giunta e, nei casi previsti dalla Costituzione, lo scioglimento del consiglio, con l'indizione entro tre mesi di nuove elezioni.
7. Il consiglio e la giunta, presieduta dal vicepresidente, esercitano le funzioni per il periodo successivo alla cessazione anticipata del presidente, rispettivamente fino alla prima seduta del nuovo consiglio e fino alla proclamazione del nuovo presidente.
8. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei casi di scioglimento e rimozione previsti dall'Sito esternoarticolo 126, comma primo, della Costituzione .
Art. 34
Funzioni
1. Il presidente della giunta rappresenta la Regione, dirige la politica della giunta e ne è responsabile, promulga le leggi ed emana i regolamenti.
2. Il presidente convoca e presiede la giunta; nomina e revoca i componenti della giunta e assegna ad essi i rispettivi incarichi, dandone comunicazione motivata al consiglio; predispone il programma di governo e ne cura l'attuazione; adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza regionale previsti dalla legge; provvede alle nomine di competenza degli organi di governo regionali, dandone comunicazione motivata al consiglio; promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, informandone preventivamente il consiglio; esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Art. 34 bis
1. Il presidente della giunta può nominare un sottosegretario alla presidenza, scelto fra i consiglieri regionali, che partecipa alle sedute della giunta, pur non facendone parte, senza diritto di voto.
2. Il sottosegretario coadiuva il presidente della giunta nello svolgimento dei compiti inerenti al suo mandato, in particolare al fine di garantire uno stretto raccordo tra il consiglio e la giunta per la maggiore efficacia delle loro azioni, e può essere incaricato dal presidente di seguire specifiche questioni, con facoltà di riferire direttamente in merito agli incarichi ad esso attribuiti e a rappresentare la giunta, anche ai sensi degli articoli 24 e 25, nelle sedi consiliari e nelle altre sedi istituzionali.
Sezione III
La giunta
Art. 35
Composizione
2. Gli assessori sono nominati dal presidente della giunta.
4. Il vicepresidente sostituisce il presidente nei casi di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le proprie funzioni.
Art. 36
Durata in carica
1. La giunta dura in carica quanto il presidente che l'ha nominata, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi dell' Sito esternoarticolo 33 .
2. Il consiglio può esprimere il non gradimento nei confronti di singoli assessori, a seguito di mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni e dopo venti giorni dalla presentazione. Il presidente della giunta comunica entro venti giorni al consiglio le proprie motivate decisioni conseguenti all'approvazione della mozione di non gradimento.
Art. 37
Funzioni
1. La giunta esercita le funzioni amministrative di competenza della Regione, nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge.
2. La giunta delibera proposte di legge; approva i regolamenti di sua competenza e delibera proposte di regolamento di competenza del consiglio; cura l'attuazione delle leggi, degli atti di programmazione e degli atti di indirizzo approvati dal consiglio; predispone e gestisce il bilancio della Regione; approva, previo parere del consiglio, i bilanci preventivi degli enti, delle aziende e degli altri organismi dipendenti dalla Regione; esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione e dallo Statuto, ovvero previste dalle fonti normative regionali in conformità ai criteri statutari di riparto delle funzioni tra gli organi regionali.
Art. 38
Organizzazione
1. La giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale.
2. Gli assessori collaborano con il presidente della giunta; gli incarichi degli assessori possono essere modificati in ogni tempo dal presidente, che ne dà comunicazione motivata al consiglio.
3. Il funzionamento della giunta è disciplinato da regolamento interno.

Note del Redattore:

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Lo Statuto è stato approvato dal Consiglio regionale con prima deliberazione in data 6 maggio 2004, con seconda deliberazione in data 19 luglio 2004, ai sensi dell’articolo 123, secondo comma, della Costituzione; pubblicato sul BURT n. 12 dell’ 11 febbraio 2005, parte prima. La Corte costituzionale si è espressa con Sito esternosentenza n. 372 del 29 novembre 2004 dichiarando inammissibili le questioni di legittimità costituzionali sollevate nei confronti dell’articolo 3, comma 6, dell’articolo 4, comma 1, lettere h), l), m), n), o), p); non fondate le questioni relative agli articoli 32, comma 2; 54, commi 1 e 3; 63, comma 2; 64, comma 2; 70, comma 1; 75, comma 4.

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Comma prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 1, ed ora così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 1.

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Periodo prima sostituito con legge statutaria regionale 8 gennaio 2010, n. 1 , art. 2, ed ora comma interamente sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 5.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18 , art. 2.

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Nota soppressa.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 6, comma 2: “ll Consiglio regionale è composto da cinquantatre consiglieri, fatti salvi gli effetti dell’applicazione della legge elettorale.”.

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L’efficacia dell’art. 6, comma 2 bis, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 1: “L’ufficio di presidenza è composto dal presidente del consiglio, da due vicepresidenti e da quattro segretari, due dei quali con funzioni di questore.”.

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L’efficacia dell’articolo 14, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 14, comma 2: “I vicepresidenti, i segretari questori e i segretari sono eletti subito dopo il presidente a scrutinio segreto, con votazioni separate e con voto limitato ad un solo nominativo. Sono eletti i consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voto, i più anziani di età.”.

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L’efficacia dell’articolo 31, comma 2, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 31, comma 2: “Il presidente della giunta fa parte del consiglio ed entra in carica all’atto della proclamazione.”.

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L’efficacia dell’articolo 35, comma 1, è stata differita ai sensi dell’art. 6 della legge statutaria regionale 24 aprile 2013, n. 18: “1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 sono efficaci con il primo rinnovo del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale successivi alla data di entrata in vigore della presente legge statutaria.”. Sino al termine indicato ha trovato applicazione il previgente art. 35, comma 1: “ La giunta è composta dal presidente e da un numero di componenti, denominati assessori, non superiori a dieci.”.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 5 , art. 2.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 1. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma aggiunto con legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 2. Le modifiche così introdotte sono efficaci dalla data della prima seduta del Consiglio regionale della legislatura successiva all'entrata in vigore della legge statutaria regionale 12 gennaio 2015, n. 6 , art. 3.

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Comma così sostituito con legge statutaria regionale 16 giugno 2015, n. 55 , art. 1.

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Comma prima inserito con legge statutaria regionale 15 luglio 2015, n. 57 , art. 1. Poi il comma è così modificato con l.r. statutaria 24 maggio 2017, n. 23 , art. 1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.