Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4
Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima del 12 gennaio 2005
Art. 7
- Rimborsi
1. Gli studenti che hanno ottenuto il trasferimento ad istituti con sede legale in altra regione o provincia autonoma, possono chiedere il rimborso della tassa regionale alla competente azienda mediante apposita istanza da presentare entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dalla data di trasferimento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.