Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004
Art. 5
- Responsabilità sociale delle imprese
1. Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere, che non abbiano fini di lucro, sono da considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma "Social Accountability (SA) 8000".
2. L'azienda in possesso della certificazione "Social Accountability (SA) 8000" deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di "Social Accountability (SA) 8000".
3. La Commissione regionale permanente tripartita di cui all' articolo 23 della l.r. 32/2002 , anche su segnalazione motivata di una delle associazioni di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di "Social Accountability (SA) 8000" ed i rimedi opportuni.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.