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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 33
- Norme transitorie
1. Nel termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alle istanze di estinzione, presentate dalle IPAB non oltre la data dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 31 dicembre 1982, n. 96 (Procedure amministrative per l'estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza).
2. I consigli di amministrazione ed i collegi dei revisori in carica all'atto della trasformazione delle IPAB decadono decorsi centoventi giorni dalla data in cui è approvata dalla Regione la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato.

Note del Redattore:

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Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.