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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 31
- Disposizioni comuni
1. L'azienda pubblica di servizi alla persona e la persona giuridica di diritto privato subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
2. L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione dei rapporti di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
3. I comuni e le province possono adottare nei confronti delle IPAB riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione ovvero l'esenzione del pagamento di tributi di loro pertinenza.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.