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Legge regionale 3 agosto 2004, n. 43

Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona. Disposizioni particolari per la IPAB "Istituto degli Innocenti di Firenze".

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima del 13 agosto 2004

Art. 19
- Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale dell'azienda pubblica di servizi alla persona.
2. Il consiglio di amministrazione è composto da almeno tre amministratori così individuati:
a) almeno due nominati dal comune nel quale l'azienda ha la propria sede legale;
b) almeno uno nominato dai fondatori o dai loro discendenti ovvero da soggetti rappresentativi degli originari interessi dei fondatori, o, in mancanza, da soggetti individuati secondo le previsioni dello statuto.
3. Qualora l'azienda pubblica di servizi alla persona abbia tra i propri organi l'assemblea, i membri del consiglio di amministrazione sono almeno cinque, uno dei quali è designato dall'assemblea.
4. In ogni caso, qualunque sia il numero dei membri del consiglio di amministrazione previsto dallo statuto, il comune nel quale l'azienda pubblica di servizi alla persona ha la sua sede legale nomina la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto ed in particolare:
a) l'elezione del presidente;
b) la nomina del direttore;
c) la definizione di obiettivi, priorità, piani e programmi per l'azione amministrativa e la gestione in coerenza con la programmazione zonale del sistema integrato dei servizi;
d) l'individuazione e assegnazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie agli organi di direzione per il perseguimento dei fini istituzionali;
e) l'approvazione dei bilanci e del conto economico;
f) la dismissione e l'acquisto dei beni immobili;
g) la verifica dell'azione amministrativa e della gestione e dei relativi risultati e l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
h) l'adozione delle modifiche statutarie e dei regolamenti interni.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato con l.r. 24 febbraio 2005, n. 41 , art. 64.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.