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Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63

Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004

Art. 8
1. La Regione, con proprio regolamento, disciplina le modalità per rendere la dichiarazione di volontà di cui all' articolo 7 , comma 1.
2. Il regolamento disciplina in particolare:
a) la forma della dichiarazione;
b) le procedure per l'acquisizione della dichiarazione da parte delle strutture sanitarie competenti;
c) le modalità attraverso le quali la persona che deve essere sottoposta a un determinato trattamento terapeutico, qualora non abbia reso la dichiarazione di cui al comma 1 nella forma e secondo le procedure di cui alle lettere a) e b), può rendere una dichiarazione di volontà di contenuto ed effetti equivalenti, da registrare nella cartella clinica;
d) l'informazione agli utenti;
e) la costituzione e la gestione di una banca dati;
f) le garanzie a tutela della "privacy" degli utenti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.