Legge regionale 15 novembre 2004, n. 63
Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
Bollettino Ufficiale n. 46, parte prima del 24 novembre 2004
Art. 3
- Uguaglianza di opportunità nell'accesso ai percorsi formativi
1. La Regione e le province garantiscono opportune misure di accompagnamento anche al fine di assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 21 giugno – 4 luglio 2006, n. 253 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.