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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

CAPO III bis
Disposizioni relative all'utilizzazione delle acque termali
Art. 47 bis
1. L’utilizzazione delle acque termali deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel provvedimento di concessione ai sensi dell’articolo 18, e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. La sorgente o il punto di emergenza sono protetti contro ogni pericolo di inquinamento in conformità a quanto previsto dall’articolo 33, comma 1, e dall’articolo 42, commi 1 e 3.
3. La captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi sono realizzati con materiali adatti all’acqua termale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, chimico-fisica, e microbiologica dell’acqua, e consentire una efficace e rapida sanificazione.
4. Le operazioni consentite sulle acque termali sono esclusivamente quelle previste dall’articolo 33.
Art. 47 ter
Disposizioni specifiche per piscine termali (83)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 4.

1. Al fine di garantire un duraturo ed adeguato sfruttamento della risorsa idrotermale, nell’ottica della sostenibilità ambientale dell’utilizzazione delle acque termali, è consentito il parziale ricircolo delle acque delle piscine termali nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) deve essere garantita un’immissione in vasca di acqua termale proveniente direttamente dalla captazione, cioè non trattata, nella misura di almeno il 2 per cento del volume della piscina ogni ora, considerando nelle ventiquattro ore solo l’orario di apertura dello stabilimento termale;
b) il trattamento dell’acqua termale deve avvenire esclusivamente con mezzi fisici con le modalità previste nel regolamento di cui all’articolo 49; in ogni caso i trattamenti possono essere effettuati a condizione che non si verifichi una modifica della composizione dell'acqua in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua stessa le sue proprietà;
c) è fatto divieto di utilizzare sostanze chimiche ossidative per il trattamento delle acque termali utilizzate per finalità terapeutiche;
d) è consentito il riscaldamento o raffreddamento dell’acqua termale nell’ambito delle attività di gestione impiantistica delle piscine termali a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all’acqua le sue proprietà terapeutiche. Nel regolamento di cui all'articolo 49 sono specificati i criteri tecnici per l'individuazione dell'intervallo di variazione della temperatura ammissibile rispetto alla temperatura dell'acqua alla sorgente;
e) lo stabilimento termale deve prevedere adeguate misure per il controllo e la limitazione degli accessi in vasca nell’ambito del regolamento interno di cui all’articolo 15 del r.d. 1924/1919;
f) lo stabilimento termale deve prevedere nell’ambito del piano di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies, adeguate misure preventive, gestionali e correttive riguardanti il mantenimento delle caratteristiche microbiologiche delle acque;
g) i valori dei parametri microbiologici delle acque termali trattate immesse in vasca devono essere conformi alla normativa vigente ed essere uguali a quelli delle acque termali emunte alle captazioni;
h) deve essere effettuato un periodico svuotamento della vasca con frequenza almeno mensile per eseguire adeguate operazioni di sanificazione e manutenzione.
Art. 47 quater
1. Il direttore sanitario è responsabile dell’organizzazione e del buon funzionamento delle strutture e strumenti sanitari utilizzati, dei servizi igienico-sanitari, della corretta erogazione delle prestazioni sanitarie e vigila sull’applicazione delle vigenti disposizioni in materia di stabilimenti termali.
2. Il direttore sanitario in particolare:
a) assicura che ai singoli servizi sia preposto personale sanitario, tecnico e medico fornito dei titoli indispensabili per l’esercizio delle singole attività professionali;
b) si accerta del funzionamento delle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche installate nello stabilimento termale;
c) effettua il controllo dei servizi e in particolare di quelli di disinfezione e sterilizzazione;
d) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle cure termali erogate.
3. Per lo svolgimento della funzione di direttore sanitario è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente.
3 bis. Qualora negli stabilimenti termali si svolgano attività sanitarie di carattere non termale ai sensi dell’articolo 47 sexies, sono richiesti i requisiti di cui all’articolo 11, comma 5 quater, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento). (98)

Comma inserito con l.r. 4febbraio2020, n. 6, art. 1.

Art. 47 quinquies
1. Ogni stabilimento termale deve dotarsi di un piano di autocontrollo.
2. Il piano di autocontrollo deve prevedere procedure o istruzioni operative atte a:
a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili per coloro che usufruiscono delle cure termali, con particolare riferimento alla qualità microbiologica, fisica e chimica delle acque ed alla prevenzione delle infezioni da legionella;
b) individuare un sistema di monitoraggio per verificare l’efficiente ed efficace attuazione delle procedure o delle istruzioni operative, stabilendo limiti critici in determinati punti di controllo che differenziano l'accettabilità o l'inaccettabilità della qualità delle acque ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati ed applicando procedure di sorveglianza efficaci nei punti di controllo;
c) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto non è sotto controllo;
d) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dello stabilimento termale al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere a), b) e c).
3. Qualora intervenga un cambiamento nelle prestazioni offerte dallo stabilimento termale, devono essere riesaminate le procedure ed apportate le necessarie modifiche.
4. Il piano di autocontrollo fa parte integrante del regolamento sanitario interno dello stabilimento termale.
5. Gli stabilimenti termali garantiscono che tutti i documenti in cui sono descritte le procedure elaborate a norma del presente articolo siano costantemente aggiornati e conservano ogni altro documento e registrazione per un periodo di almeno ventiquattro mesi.
Art. 47 sexies
1. Ai sensi dell'Sito esternoarticolo 3, comma 2, della l. 323/2000 , gli stabilimenti termali possono erogare, in appositi e distinti locali, prestazioni e trattamenti di carattere estetico o cosmetico, fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso dei titoli abilitativi previsti ai sensi della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing), e del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 ottobre 2007, n 47 (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 "Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing").
2. Gli stabilimenti termali possono commercializzare prodotti non legati alle proprietà terapeutiche delle acque termali nel rispetto delle vigenti normative di settore.
3. Gli stabilimenti termali possono esercitare, altresì, attività sanitarie di carattere non termale, come individuate e disciplinate dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), fatto salvo il rispetto dei requisiti generali e specifici ed il possesso delle autorizzazioni previste dalla stessa l.r. 51/2009 .
4. Negli stabilimenti termali e negli alberghi termali sono consentiti:
a) un accesso unico alle aree in cui si svolgono le attività di carattere estetico o cosmetico, le attività sanitarie e le attività termali;
b) la comunicazione interna tra le aree di cui alla lettera a).
Art. 47 septies
1. Sono soggette ad autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della l.r. 16/2000 , le seguenti attività:
a) apertura ed esercizio di stabilimento termale;
b) modifiche o aggiunte di impianti e strutture di erogazione delle cure dello stabilimento termale, anche relativamente alla maturazione dei fanghi termali;
c) modifiche o aggiunte di strutture riguardanti locali accessori (spogliatoi, bagni, depositi, sale attesa ecc.) dello stabilimento termale;
d) utilizzo di nuova captazione della stessa acqua termale già riconosciuta per erogazione di cure termali;
e) operazioni di miscelazione di captazioni diverse della stessa acqua termale;
f) utilizzo di nuova captazione di una diversa acqua termale riconosciuta per erogazione di cure termali;
g) produzione a scopo terapeutico di sali minerali;
h) utilizzo di acque termali per la preparazione di cosmetici;
i) imbottigliamento e vendita di acqua termale.
2. La variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale è comunicata, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, all’ufficio competente della Giunta regionale che provvede alla modifica dell’autorizzazione.
3. La variazione del direttore sanitario, la modifica del regolamento interno e la variazione del periodo di apertura (stagionale o annuale) dello stabilimento sono soggette a comunicazione da presentare, entro cinque giorni lavorativi dalla variazione intervenuta, agli uffici competenti della Giunta regionale e all’azienda USL competente per territorio.
Art. 47 octies
Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione (88)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 9.

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 47 septies è rilasciata esclusivamente in presenza delle seguenti condizioni:
a) il richiedente sia in possesso della concessione mineraria per lo sfruttamento del giacimento acquifero in corso di validità o in corso di rinnovo o di valido contratto di somministrazione, in conformità a quanto previsto nella presente legge;
b) siano rispettate le disposizioni di cui all’articolo 47 bis;
c) siano rispettati i requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, indicati nel regolamento di cui all’articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia;
d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata dai punti cura, utilizzata sia per cure interne, sia per cure esterne, deve essere conforme ai valori dei parametri valutati ed approvati nell'ambito del riconoscimento ministeriale dell'acqua termale, relativamente alla specificità terapeutica dell'acqua stessa; (97)

Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22, art. 1.

e) sia stato predisposto il piano di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies.
2. In relazione alle istanze di autorizzazione presentate dagli stabilimenti termali, le competenti strutture della Giunta regionale, nell’espletamento delle funzioni istruttorie, si avvalgono, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, della struttura organizzativa del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL del territorio in cui è situato lo stabilimento termale.
3. Il dipartimento di prevenzione di cui al comma 2, nello svolgimento della verifica, può coinvolgere anche altre strutture organizzative dell’azienda USL. Il coordinamento delle attività di verifica è svolto dal responsabile del dipartimento di prevenzione.
4. Le competenti strutture della Giunta regionale, anche su istanza del dipartimento di prevenzione dell'azienda USL, possono disporre verifiche ogni qualvolta ne ravvisino la necessità, ai fini del buon andamento delle attività termali.
Art. 47 novies
Procedimento di rilascio dell'autorizzazione (89)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 10.

1. I titolari degli stabilimenti termali presentano la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 47 septies, allo SUAP del comune dove è situato lo stabilimento, quale punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive, come previsto dall’articolo 36 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa), allegando la documentazione necessaria al rilascio della medesima autorizzazione.
2. Nel regolamento di cui all’articolo 49 è indicata la documentazione di cui al comma 1, in relazione alle attività soggette ad autorizzazione.
Art. 47 decies
1. Al fine di favorire la semplificazione delle procedure, nonché promuovere modalità omogenee di svolgimento dei rapporti tra comuni, aziende USL e Regione su tutto il territorio regionale, la trasmissione tra comuni, aziende USL e Regione delle domande, delle dichiarazioni, dei relativi allegati, delle eventuali richieste di integrazione, nonché dei pareri e di tutti gli altri atti, avviene tramite il sistema regionale di cooperazione applicativa e la piattaforma rete regionale dei SUAP.
2. Tutte le comunicazioni tra i soggetti previsti dal comma 1 si conformano, con graduazione differenziata in relazione alla specificità dei singoli settori, alle disposizioni previste dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n.1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana), dalla l.r. 40/2009 e dalla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza), secondo modelli operativi appositamente definiti.
Art. 47 undecies
Cause di sospensione e cessazione dell'attività di utilizzazione di acqua termale (91)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 12.

1. Ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, della l.r. 16/2000 , le attività di cui all'articolo 47 septies possono essere sospese nei seguenti casi con atto del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio:
a) qualora sia rilevata la perdita dei requisiti minimi autorizzativi, di natura strutturale, tecnologica ed organizzativa, nonché minimi generali e specifici per cicli di cure termali, indicati nel regolamento di cui all’articolo 49;
b) qualora sia rilevato il mancato adeguamento ai requisiti di cui all’articolo 18, comma 2, della legge regionale 2 novembre 2016, n. 74 (Disposizioni in materia di acque termali, Modifiche alla l.r. 38/2004 );
c) qualora sia rilevata la presenza di inquinanti chimici rispetto alla composizione individuata nell'atto di riconoscimento di cui all'articolo 47 octies, comma 1, lettera d), e microbiologici nell'acqua termale alla captazione o presso l'erogazione dell'acqua ai punti cura dello stabilimento termale;
d) qualora sia rilevata presso lo stabilimento termale l’esistenza di carenze impiantistiche e strutturali di natura igienico sanitaria, di natura diversa rispetto a requisiti minimi di cui alla lettera a), che pregiudicano il corretto e sicuro esercizio delle attività;
e) qualora il titolare dell’autorizzazione esegua operazioni sull’acqua termale diverse da quelle consentite all’articolo 47 bis;
f) in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni specificamente dettate dal regolamento di cui all’articolo 49;
g) qualora non siano ottemperate le disposizioni specifiche per le piscine termali di cui all’articolo 47 ter.
2. Qualora ricorra una delle fattispecie di cui al comma 1, il dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente invia al titolare dell’autorizzazione apposito atto, con il quale sospende l'attività e prescrive l’eliminazione dell’irregolarità, entro un congruo termine, commisurato alla complessità degli interventi da realizzare, decorso inutilmente il quale, provvede alla segnalazione al competente ufficio della Giunta regionale per la revoca dell’autorizzazione.
3. La revoca è pronunciata entro trenta giorni dalla segnalazione di cui al comma 2, previa contestazione dei motivi all’interessato, al quale viene fissato il termine di quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
4. Si procede comunque alla revoca dell’autorizzazione in caso di rinuncia, decadenza o revoca della concessione disciplinata dal titolo II, capo I.
Art. 47 duodecies
1. Gli stabilimenti termali autorizzati che intendono erogare prestazioni termali per conto del servizio sanitario regionale devono ottenere l’accreditamento istituzionale di cui all'Sito esternoarticolo 8 quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'Sito esternoart. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), da parte del competente ufficio della Giunta regionale.
2. L’accreditamento istituzionale degli stabilimenti termali avviene a seguito dell’accertamento del possesso di requisiti minimi generali e specifici per cicli di cure termali. Tali requisiti sono indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 49, in conformità a quanto previsto dagli accordi fra lo Stato e le regioni in materia.
3. L'accreditamento istituzionale è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 , da stipularsi, nell'ambito della programmazione regionale e locale, nel rispetto della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
4. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’Sito esternoarticolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 .
5. L’accreditamento ha validità di cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio e può essere rinnovato previa presentazione di istanza da parte del legale rappresentante della struttura al competente ufficio della Giunta regionale. Nelle more del provvedimento regionale di rinnovo, lo stabilimento termale continua ad operare in regime di proroga.
6. Eventuali nuovi accreditamenti aventi ad oggetto nuove attività avviate dallo stabilimento termale già accreditato non incidono sul termine temporale di validità dell’accreditamento rilasciato ai sensi del comma 5.
Art. 47 terdecies
Attribuzione dell'accreditamento istituzionale (93)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 14.

1. La domanda di accreditamento istituzionale è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale da parte del legale rappresentante degli stabilimenti termali autorizzati.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da apposita dichiarazione sostitutiva o attestazione del legale rappresentante dello stabilimento termale, attestante il possesso dei requisiti prescritti dal regolamento di cui all’articolo 49 che ne definisce inoltre le modalità e le procedure per il rilascio.
3. La domanda di attribuzione o modifica del livello tariffario differenziato è inoltrata al competente ufficio della Giunta regionale che attribuisce il medesimo con le modalità indicate dal regolamento di cui all’articolo 49.
Art. 47 quaterdecies
1. Le funzioni di vigilanza e controllo sulle attività degli stabilimenti termali di cui alla presente legge, sono svolte dal dipartimento di prevenzione dell’azienda USL territorialmente competente.
2. Gli stabilimenti termali accreditati sono altresì soggetti a periodiche verifiche a campione, da parte del dipartimento di prevenzione dell’azienda USL competente per territorio, finalizzate ad accertare la permanenza dei requisiti dichiarati ai fini dell’accreditamento.
3. Nei casi di non conformità rilevati nell’ambito dei controlli di cui al comma 2, il competente ufficio della Giunta regionale trasmette al legale rappresentante dello stabilimento apposita diffida a garantire l’adeguamento ai requisiti prescritti nel termine massimo di novanta giorni, decorso inutilmente il quale, il competente ufficio adotta i conseguenti provvedimenti che possono giungere fino alla revoca dell’accreditamento.
Art. 47 quinquiesdecies
Sanzioni amministrative relative all'utilizzazione di acqua termale (95)

Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74, art. 16.

1. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere a) ed i), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 20.000,00 ad euro 50.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività. Alla stessa sanzione è assoggettata altresì l’esecuzione di operazioni sull’acqua diverse da quelle consentite ai sensi dell’articolo 47 bis.
2. Chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 47 septies, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), ed h), senza la relativa autorizzazione, è assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell'attività.
3. Chiunque non comunica la variazione del titolare, persona fisica o impresa, dello stabilimento termale, di cui all’articolo 47 septies, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.
4. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 47 ter è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 ed alla contestuale sospensione dell’attività.
5. La mancanza delle procedure di autocontrollo di cui all’articolo 47 quinquies è assoggettata alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 2.500,00.

Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.