Capo I
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE
Art. 32
- Denominazioni e designazioni commerciali
1. E' vietato attribuire denominazioni o designazioni commerciali diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente.
Art. 33
- Operazioni consentite e divieti
1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell'
articolo 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica delle qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l'insieme delle seguenti condizioni:
1) il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente);
2) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l'avvio al trattamento;
3) siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
4) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento;
5) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della Sanità n. 542 del 1992;
6) il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
e) eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici;
g) miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico - fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione.
3. Sono vietate le seguenti operazioni :
a) il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale;
b) i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua cosi come esso si presenta alla sorgente;
c) la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente.
Art. 34
- Acque potabili
1. E' fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichette che nella pubblicità sotto qualsiasi forma, indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni figurativi o meno che possano ingenerare confusione con le acque minerali e di sorgente. In particolare con riferimento a tali acque, è vietata la dicitura "acqua minerale" o "acqua di sorgente".
Art. 35
- Etichette delle acque minerali
2. Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
3. In conformità con quanto disposto
dall'articolo 12 del d. lgs. 176/2011 (73) Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.
le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni
cinque(1) Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.
anni. A tal fine
il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente(39) Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.
di cui all'
articolo 41 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche, e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del
quinquennio(1) Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.
di validità delle analisi stesse.
4. Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il
il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente (39) Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.
apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al comune competente per territorio.
5. Nel caso in cui la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all'
articolo 49 .
6. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.
Art. 36
- Etichette delle acque di sorgente
2. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.
Art. 37
- Contenitori
1. I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita.
Art. 38
- Pubblicità
1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e di sorgente è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua non possieda. Sono in particolare vietate, in ogni caso, le indicazioni che attribuiscano ad un'acqua minerale e di sorgente proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 è vietato, nella pubblicità sotto qualsiasi forma delle acque minerali e di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o dal luogo di utilizzazione, usare espressioni o marchi che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione e circa le caratteristiche del prodotto quali la natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità.
Art. 39
- Procedure di autocontrollo
2. Gli adempimenti già previsti ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (Istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione
del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) e del decreto ministeriale 16 giugno 1941, sono sostituiti dalle procedure di autocontrollo di cui al comma 1.
3. I soggetti esercenti attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e dell’acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all’articolo 29. (40) Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 24.
Art. 40
- Partite imbottigliate non conformi
a) sia stato evidenziato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;
b) sia stata rilevata presso lo stabilimento la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o ai depositi di accumulo nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all'
articolo 39 ;
c) l'autorità sanitaria rilevi la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o presso i depositi di accumulo.