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Legge regionale 27 luglio 2004, n. 38

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 4 agosto 2004

Capo I
- DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE MINERALI E DI SORGENTE
Art. 32
- Denominazioni e designazioni commerciali
01. Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all’atto del riconoscimento. (38)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 22.

02. La denominazione è il nome che il Ministero della salute, su proposta del richiedente, assegna all’acqua minerale naturale o all’acqua di sorgente nell’atto di riconoscimento della medesima.(38)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 22.

03. La designazione commerciale è un nome di fantasia o un marchio commerciale diverso dalla denominazione. (38)

Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 22.

1. E' vietato attribuire denominazioni o designazioni commerciali diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente.
2. E' consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’Sito esternoarticolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011 . (69)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 92.

3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 Sito esternodel d.lgs. 176/2011 . (70)

Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 92.

Art. 33
- Operazioni consentite e divieti
1. L'utilizzazione delle acque minerali e di sorgente deve, ove possibile, avvenire in prossimità della sorgente. Al fine di assicurare e mantenere le caratteristiche qualitative delle acque stesse l'utilizzazione deve avvenire altresì nel rispetto delle prescrizioni dettate in attuazione dell' articolo 18 e relative alle aree di salvaguardia dei bacini imbriferi connessi alle aree di ricarica delle falde, delle sorgenti, dei pozzi e dei punti di presa.
2. Le operazioni consentite sulle acque minerali e di sorgente sono esclusivamente le seguenti:
a) captazione, canalizzazione, elevazione meccanica, approvvigionamento in vasche o serbatoi;
b) separazione degli elementi instabili, quali i composti del ferro e dello zolfo, mediante filtrazione e decantazione eventualmente preceduta da ossigenazione a condizione che tale trattamento non comporti una modifica delle qualità microbiologiche di tali acque ed una modifica della composizione delle stesse in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
c) separazione dei composti di ferro, manganese e zolfo nonché dell'arsenico da talune acque mediante trattamento con aria arricchita di ozono a condizione che sia soddisfatto l'insieme delle seguenti condizioni:
1) il trattamento sia stato autorizzato dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 6 bis del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542 (Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali), aggiunto dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 (Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche delle successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente);
2) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente giustifichi l'avvio al trattamento;
3) siano adottate tutte le misure necessarie a garantire l'innocuità e l'efficacia del trattamento;
4) la composizione fisico-chimica delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente in componenti caratteristiche non sia modificata dal trattamento;
5) l'acqua minerale naturale prima del trattamento rispetti i criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10 del decreto del Ministro della Sanità n. 542 del 1992;
6) il trattamento non provochi la formazione di residui ad una concentrazione superiore ai limiti massimi stabiliti nell'allegato III del decreto ministeriale 29 dicembre 2003 o di residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica;
d) separazione di componenti indesiderabili diversi da quelli menzionati alle lettere b) e c) a condizione che tale trattamento non comporti una modifica della composizione di tali acque in quei componenti essenziali che conferiscono all'acqua le sue proprietà;
e) eliminazione totale o parziale del biossido di carbonio (anidride carbonica) libero mediante procedimenti esclusivamente fisici;
f) incorporazione, reincorporazione e aggiunta del biossido di carbonio (anidride carbonica) in conformità alla normativa vigente in materia di additivi alimentari (71)

Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 93.

;
g) miscelazione con un'altra acqua, avente le stesse caratteristiche chimiche e chimico - fisiche, captata da una nuova sorgente o da un nuovo pozzo nell'ambito dello stesso giacimento e concessione.
3. Sono vietate le seguenti operazioni :
a) il trasporto dell'acqua a mezzo di recipienti che non siano quelli autorizzati per la distribuzione al consumo finale;
b) i trattamenti di potabilizzazione, l'aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche e qualsiasi altro trattamento suscettibile di modificare il microbismo dell'acqua cosi come esso si presenta alla sorgente;
c) la miscelazione di acqua minerale con acqua di sorgente.
Art. 34
- Acque potabili
1. E' fatto divieto, con riferimento alle acque potabili poste comunque in commercio, di utilizzare, sia sulle confezioni ed etichette che nella pubblicità sotto qualsiasi forma, indicazioni, denominazioni, marchi di fabbrica o di commercio, immagini o altri segni figurativi o meno che possano ingenerare confusione con le acque minerali e di sorgente. In particolare con riferimento a tali acque, è vietata la dicitura "acqua minerale" o "acqua di sorgente".
Art. 35
- Etichette delle acque minerali
1. Sui contenitori delle acque minerali devono essere applicate apposite etichette conformi a quanto indicato all'Sito esternoarticolo 12 del d. lgs. 176/2011 (72)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.

, nonché agli articoli 2, 10 e 13 Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (Attuazione delle direttive 89/395/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari) da ultimo modificato dal Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181 , ed altresì al decreto Ministero della Salute 11 settembre 200 3 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente).
2. Fanno parte dell'etichettatura anche eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
3. In conformità con quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 12 del d. lgs. 176/2011 (73)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 94.

le analisi riportate in etichetta devono essere aggiornate almeno ogni cinque(1)

Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

anni. A tal fine il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente(39)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.

di cui all' articolo 41 richiede ai laboratori autorizzati ai sensi della normativa vigente il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle analisi chimiche, chimico-fisiche, e microbiologiche almeno novanta giorni prima della scadenza del quinquennio(1)

Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

di validità delle analisi stesse.
4. Nel caso di cui al comma 3 ed in tutti i casi in cui il il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente (39)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 23.

apporti variazioni all'etichettatura, due esemplari di tutti gli stampati soggetti a variazione sono inviati, a cura dello stesso titolare, al comune competente per territorio.
5. Nel caso in cui la composizione chimica e chimico-fisica delle acque minerali subisca variazioni rispetto ai valori dichiarati in etichetta il comune competente per territorio può disporre un aggiornamento anticipato delle analisi riportate in etichetta secondo i criteri, le modalità e le norme tecniche indicati nel regolamento regionale di cui all' articolo 49 .
6. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.
Art. 36
- Etichette delle acque di sorgente
1. Sui contenitori delle acque di sorgente devono essere applicate apposite etichette, conformi a quanto indicato all'Sito esternoarticolo 26 del d. lgs. 176/2011 (74)

Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 95.

al decreto Ministero della Salute 11 settembre 2003 (Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa all'etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente) ed agli articoli 2, 10 e 13 Sito esternodel Sito esternod. lgs.109/1992 . Della etichettatura fanno parte altresì eventuali fascette, collarini ed altri stampati accessori apposti sulla confezione.
2. E' consentito produrre etichette nelle quali le menzioni e le indicazioni siano riportate in lingua straniera oltre a quella italiana a condizione che i caratteri della lingua straniera non abbiano dimensioni superiori a quelle dei caratteri della lingua italiana.
Art. 37
- Contenitori
1. I contenitori delle acque di cui al presente titolo sono predisposti e muniti di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, contaminazione e fuoriuscita.
1 bis. Il recipiente ed il dispositivo di chiusura devono essere conformi alla normativa vigente in materia di materiali ed oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari. (75)

Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29, art. 96.

2. Il produttore deve indicare sull'etichetta o sul contenitore il volume(2)

Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

nominale del contenitore stesso secondo quanto indicato nel Sito esternodecreto legge 3 luglio 1976, n. 451 (Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al precondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati e n. 75/107 relativa alle bottiglie impiegate come recipienti-misura) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 19 agosto 1976, n. 614 .
Art. 38
- Pubblicità
1. Nella pubblicità, sotto qualsiasi forma, delle acque minerali e di sorgente è vietato fare riferimento a caratteristiche o proprietà che l'acqua non possieda. Sono in particolare vietate, in ogni caso, le indicazioni che attribuiscano ad un'acqua minerale e di sorgente proprietà per la prevenzione, la cura o la guarigione di una malattia umana.
2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1 è vietato, nella pubblicità sotto qualsiasi forma delle acque minerali e di sorgente poste in vendita con una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente o dal luogo di utilizzazione, usare espressioni o marchi che possano indurre in errore il consumatore circa il nome della sorgente o il luogo della sua utilizzazione e circa le caratteristiche del prodotto quali la natura, l'identità, la qualità, la composizione, la quantità, la durabilità.
Art. 39
- Procedure di autocontrollo
1. Ogni stabilimento di imbottigliamento deve dotarsi di un piano di autocontrollo, in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari. (40)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 24.

2. Gli adempimenti già previsti ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1927 (Istruzioni per l'utilizzazione e il consumo delle acque minerali), del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (Regolamento per l'esecuzione Sito esternodel capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947 , contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini) e del decreto ministeriale 16 giugno 1941, sono sostituiti dalle procedure di autocontrollo di cui al comma 1.
3. I soggetti esercenti attività di utilizzazione dell’acqua minerale naturale e dell’acqua di sorgente devono compilare ed aggiornare un registro tecnico nel quale deve essere annotata la portata delle sorgenti da rilevarsi almeno una volta al mese o con la maggiore frequenza necessaria in relazione alle precipitazioni atmosferiche. Su tale registro devono essere riportati altresì tutti i dati rilevati con gli apparecchi di cui all’articolo 29. (40)

Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 24.

Art. 40
- Partite imbottigliate non conformi
1. Il soggetto esercente attività di utilizzazione di acqua minerale naturale e di sorgente (41)

Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33, art. 25.

è tenuto al ritiro immediato delle partite non conformi ai parametri di legge nel caso che:
a) sia stato evidenziato il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo;
b) sia stata rilevata presso lo stabilimento la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o ai depositi di accumulo nell'ambito delle procedure di autocontrollo di cui all' articolo 39 ;
c) l'autorità sanitaria rilevi la mancata conformità ai parametri di legge delle partite imbottigliate o dell'acqua alla sorgente o presso i depositi di accumulo.

Note del Redattore:

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Parola sostituita con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 1.

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Parole sostituite con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Comma abrogato con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 2.

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Lettera abrogata con l.r. 1 febbraio 2005, n. 21 , art. 3.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 1.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 3.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4.

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Comma prima inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 4. Poi comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 91.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 8.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 9.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 11.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 12.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 13.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14 .

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 15.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 16 .

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 17.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 18.

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Lettera così sostituita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Lettera soppressa con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 19.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 20.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 21.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 22.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 23.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 24.

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Parole così sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 25.

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Articolo prima sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 26, poi sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 74, poi sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 17, ed ora così sostituito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 59.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 27.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 28.

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Articolo abrogato con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 29.

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Articolo così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 30.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 31.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma inserito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Lettera così sostituita con con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Comma soppresso con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 32.

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Parole prima sostituite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33, ed ora così sostituite con l.r. 21 marzo 2011 , n. 10 , art. 34.

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Parole soppresse con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole aggiunte con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Parole inserite con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma così sostituito con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Comma aggiunto con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 33.

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Lettera inserita con l.r. 3 giugno 2008, n. 33 , art. 34.

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Comma così sostituito con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 73.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 75.

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Comma abrogato con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 76.

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Parole così sostituite con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 77.

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Lettera abrogata con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Lettera così sostituita con l.r. 14 dicembre 2009,n. 75 , art. 78.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 90.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 92.

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Parole inserite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 93.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 94.

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Parole così sostituite con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 95.

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Comma inserito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 96.

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Comma così sostituito con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 97.

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Articolo inserito con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 60.

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Lettera inserita con l.r. 9 agosto 2013, n. 47 , art. 61.

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 11 del 15 gennaio 2014 si è espressa dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 17 (Sostituzione dell'articolo 41 della l.r. 38/2004 ) della legge della Regione Toscana 3 dicembre 2012, n. 69 .

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Lettera aggiunta con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 1.

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Capo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 2.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 10.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 11.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 12.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 13.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 14.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 15.

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Articolo inserito con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 16.

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Lettera inserita con l.r. 2 novembre 2016, n. 74 , art. 17.

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Lettera così sostituita con l.r. 16 maggio 2017, n. 22 , art. 1.

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Comma inserito con l.r. 4 febbraio 20 20 , n. 6 , art. 1.

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Periodo così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 4 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 5 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 7 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 9 .

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Parole così sostituite con l.r. 2 agosto 2022, n. 28 , art. 10 .

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