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Legge regionale 30 giugno 2004, n. 31

Disposizioni attuative dell'Sito esternoarticolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) in materia di contenzioso concernente l'invalidità civile e modifiche all' articolo 14 della legge regionale 26 novembre 1998, n. 85 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ).

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima del 9 luglio 2004

Art. 2
- Difesa in giudizio della Regione
1. Nei procedimenti di cui all' articolo 1 la Regione, salve le ordinarie modalità di difesa in giudizio, è difesa da funzionari dell'azienda unità sanitaria locale presso cui opera la commissione medica che ha compiuto l'accertamento sanitario delle situazioni invalidanti.
2. Il funzionario è incaricato della difesa sulla base di una procura generale notarile del legale rappresentante della Regione Toscana.
3. Il funzionario incaricato si costituisce eleggendo domicilio presso la sede dell'azienda unità sanitaria locale (USL).
4. In tutti i casi in cui è nominato dal giudice un consulente tecnico d'ufficio, il funzionario incaricato della difesa nomina come consulente tecnico di parte un membro della commissione medica che ha compiuto l'accertamento sanitario della situazione invalidante oggetto di giudizio.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 novembre 1998, n. 85 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.