Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004
Art. 9 ter
Norma transitoria (8)
1. Nelle more dell’approvazione del primo piano regionale di coordinamento di cui all’articolo 6, non è consentita, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente articolo, la realizzazione di nuovi impianti crematori su tutto il territorio regionale, ad eccezione di quelli per i quali i comuni abbiano già approvato il progetto di costruzione ai sensi dell'articolo 78, comma 3 del d.p.r. 285/1990.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.