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Legge regionale 31 maggio 2004, n. 29

Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, del 7 giugno 2004

Art. 7
- Senso comunitario della morte
1. Perché non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario, secondo quanto disposto all'articolo 2 , e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001 , è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 1.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 2.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 3.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 4.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 12 novembre 2013, n. 66 , art. 6.

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Comma inserito con l.r. 9 agosto 2016, n. 58 , art. 19.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.