Legge regionale 31 maggio 2004, n. 28
Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.
Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 7 giugno 2004
Art. 6
- Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali
1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale.
2. Il regolamento comunale disciplina:
a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1;
c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 27 luglio 2007, n. 40, art. 21 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 4.
Articolo prima parzialmente modificato con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 e con l.r. 7 dicembre 2007, n. 63 , e poi così sostituito con l.r. 17 luglio 2013, n. 38 , art. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.