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Legge regionale 27 maggio 2004, n. 26

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 4 giugno 2004

Art. 3
- Indennizzi
1. Per la copertura dei costi di raccolta e trasporto verso gli impianti di pretrattamento e di incenerimento dei capi bovini, bufalini, ovini e caprini morti in azienda dal 1° gennaio 2005 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 300,00 a capo bovino e bufalino, e di euro 65,00 a capo ovino e caprino. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

2. L'indennizzo di cui al comma 1 non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate.
3. Per la copertura dei costi di distruzione dei capi delle specie indicate al comma 1 è stabilito un indennizzo nella misura massima di euro 50,00 a capo bovino e bufalino e di euro 7,00 a capo ovino e caprino per gli animali morti in azienda dal 1° gennaio 2005. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

4. L'indennizzo di cui al comma 3 non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'allevatore. Anche nel caso di cumulo con altri indennizzi o contributi eventualmente percepiti dall'allevatore allo stesso titolo e per gli stessi capi l'indennizzo non può essere superiore al 75 per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate. (1)

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 17 marzo 2006, n. 10 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.