Legge regionale 9 febbraio 2004, n. 10
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo).
Bollettino Ufficiale n. 7, parte prima, del 18 febbraio 2004
Art. 1
- Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo)
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell’anagrafe del cane, la tutela degli animali d’affezione e la prevenzione del randagismo), da ultimo modificato dalla legge regionale 22 novembre 2002, n. 41, le parole “
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla vigenza della legge, emana un regolamento dove sono definite
” sono sostituite dalle seguenti: “
Il regolamento definisce
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.