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Legge regionale 27 gennaio 2004, n. 4

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili.

Bollettino Ufficiale n. 4, parte prima del 4 febbraio 2004

Art.1
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 15 della l.r. 78/1998 è inserito il seguente comma 5bis:
5bis. I contributi di cui ai commi 3 e 4 non si applicano nel caso in cui il comune applichi tributi locali connessi con l’escavazione di materiali di cava. Ove il comune intenda applicare i contributi di cui ai commi 3 e 4 e, dall’applicazione degli stessi, per l’anno precedente, risultino proventi inferiori rispetto a quelli derivanti dai predetti tributi locali relativamente allo stesso periodo, la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce specifici importi unitari del contributo di cui al comma 3. Tali importi unitari sono determinati, per gli ambiti territoriali interessati ed in relazione ai materiali già soggetti all’applicazione dei tributi, anche oltre il limite del dieci per cento del valore di mercato e comunque nel limite massimo di euro 4,00 a tonnellata. Gli importi unitari sono determinati sulla base di una proposta formulata dal comune contenente:
a) la quantificazione delle spese, comunque connesse alle attività estrattive, che il comune intende sostenere annualmente con i contributi di cui al comma 3;
b) l’individuazione delle categorie dei materiali da estrarre;
c) l’indicazione dell’importo unitario del contributo per ciascuna categoria di materiali;
d) la previsione delle quantità complessive annuali di commercializzazione ripartite per ciascuna categoria di materiali.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.