Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35
Tutela sanitaria dello sport.
Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003
Art. 3
- (Funzioni delle aziende sanitarie)
1. Le aziende unità sanitarie locali, nella materia oggetto della presente legge, esercitano:
a) la tutela sanitaria delle attività sportive, comprendenti prestazioni di primo e secondo livello e prestazioni integrative, secondo quanto specificato nei commi 2, 3 e 4;
b) gli interventi di educazione sanitaria indirizzati in modo particolare alla promozione dello sport e alla diffusione di una cultura che attribuisca alla pratica regolare dell'attività fisica un ruolo essenziale nell'adozione di stili di vita sani e alla prevenzione del fenomeno doping;
c) la vigilanza nei riguardi degli ambulatori privati che operano nel campo della medicina sportiva;
d) la vigilanza sul corretto rilascio e utilizzo delle certificazioni di idoneità allo sport agonistico e non agonistico;
e) la vigilanza igienico sanitaria sugli impianti sportivi.
2. Le prestazioni di primo livello sono costituite da:
a) educazione alla salute, relativa all'esercizio delle attività sportive agonistiche e non, e motorie;
b) esame delle condizioni di rischio di ogni attività sportiva o motoria e valutazione degli effetti prodotti sui praticanti con azioni di orientamento;
c) vaccinazioni antitetaniche per lo svolgimento delle attività sportive previste dalla legge 5 marzo 1963, n. 292 (Vaccinazione antitetanica obbligatoria) come da ultimo modificata dalla legge 27 aprile 1981, n. 166 ;
3. Le prestazioni di secondo livello sono costituite da:
a) accertamenti iniziali, periodici e di controllo finalizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità specifica per coloro che praticano attività sportive agonistiche in forma dilettantistica o professionistica;
b) interventi tecnici e di consulenza, nonché accertamenti sanitari richiesti dai medici e pediatri per il rilascio di certificazione di idoneità allo sport non agonistico;
c) controlli antidoping secondo quanto previsto dall' articolo 8.
4. Le prestazioni integrative sono:
a) attività integrative di supporto nei casi in cui si richiedano indagini funzionali e sussidi strumentali di particolare complessità;
b) attività di terapia e di riabilitazione per danni derivanti dalla pratica sportiva;
c) accertamenti diagnostici e interventi di sostegno in relazione a problemi fisici e psichici derivanti dalla pratica di attività sportive;
d) valutazione funzionale di categorie a rischio per le quali una regolare attività sportiva può contribuire ad integrare un piano terapeutico, da effettuare in collaborazione con gli specialisti di settore;
e) valutazione funzionale dei praticanti attività sportive e consulenze integrative sui programmi di allenamento;
f) lotta al doping attraverso la ricerca e l'informazione nelle scuole e negli ambienti sportivi in conformità alla legge 14 dicembre 2000, n.376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping) e studio degli effetti dei farmaci usati nella medicina dello sport;
g) accertamenti sanitari richiesti dalla commissione regionale d'appello di cui all' articolo 9 ;
h) attività didattiche e di ricerca scientifica in materia di medicina dello sport.
5. Le prestazioni di cui ai commi 3 e 4, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 8 per i controlli antidoping, sono erogate da apposite articolazioni organizzative individuate dal piano sanitario regionale, secondo quanto previsto dall' articolo 52 della l.r. 22/2000 .
6. Le aziende unità sanitarie locali assicurano gli interventi e le prestazioni di cui ai commi 3 e 4 ai soggetti disabili, riconoscendo lo sport come mezzo privilegiato di educazione, di rieducazione, di valorizzazione del tempo libero e di integrazione sociale.
7. Le aziende ospedaliere di cui all' articolo 10 della l.r. 22/2000 possono esercitare le funzioni di cui all' articolo 4 , commi 3 e 4, secondo le modalità previste da apposite convenzioni da stipularsi con le aziende unità sanitarie locali.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.
Con Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.