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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 12
- (Determinazione delle tariffe massime per il rilascio di attestati di idoneità alla attività sportiva agonistica)
1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Federazione regionale degli Ordini dei medici, determina, per ciascuna disciplina sportiva, le tariffe massime per il rilascio dell'attestato di idoneità comprensive di tutti gli accertamenti clinici e di diagnostica strumentale previsti dalla vigente normativa.
2. Le strutture pubbliche e private che rilasciano certificazioni si impegnano ad applicare le tariffe determinate ai sensi del comma 1.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.