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Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 2 luglio 2003

Art. 24
1. L’imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all’articolo 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell’esercizio aperto senza titolo abilitativo. L’attività agrituristica non può essere intrapresa dall’imprenditore responsabile dell’infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all’emissione dell’ordinanza.
2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agrituristico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell’esercizio dell’attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all’obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.
4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.
5. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:
a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;
b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;
c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;
d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.
5 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche che nel corso dell’anno solare per più di tre volte omette di trasmettere la comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, o la trasmette parzialmente o totalmente non compilata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 600,00 per ogni omissione o trasmissione parzialmente o totalmente non compilata. (105)

Comma inserito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6.

6. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:
a) tabella riepilogativa dei prezzi compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non esposta;
b) applicazione di prezzi superiori a quelli esposti; (85)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 60.

b bis) classificazione non conforme rispetto ai requisiti esposti in azienda o rispetto al livello dichiarato al SUAP competente. (106)

Lettera aggiunta con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6.

6 bis. L’imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 400,00 ad euro 2.000,00 per ogni tipologia di prodotto non conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione, acquistato o utilizzato per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande. (107)

Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6.

6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22 bis e all'articolo 22 septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi. (73)

Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 10.

(101)

Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15.

6 quater. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 22 ter o dei requisiti definiti nel regolamento di attuazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. (73)

Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 10.

6 quinquies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 sexies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. (73)

Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4, art. 10.

6 sexies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 octies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. (102)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13.

6 septies. Chiunque viola quanto prescritto dall’articolo 22 novies è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00. (102)

Comma inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13.

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente articolo, per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un’altra della stessa indole.
8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 5 bis, 6 ter, 6 quater e 6 quinquies (108)

Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6.

sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui ai commi 6 e 6 bis sono applicate dalla Regione e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati. (86)

Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14, art. 60.

9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.

Note del Redattore:

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Comma prima sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 1, ed ora così sostituito con .l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 3.

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Comma così sostituito con l.r. 28 maggio 2004, n. 27 , art. 4.

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Note soppresse.

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Lettera prima sostituita con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 198, poi sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 57; infine così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 3 .

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Comma prima sostituito con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma abrogato con l.r. 3 gennaio 2005, n. 1 , art. 199.

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Parole inserite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Lettera inserita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 1.

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Parole soppresse con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.3.

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Comma aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 3.

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Rubrica così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art.4.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 5.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 6. Poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 7.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 8, ed ora così sostituito con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 7.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9.

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Parole prima sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 9, ed ora così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Nota soppressa.

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Parola aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 10.

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Nota soppressa.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 11.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 12.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 13; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 2 .

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 14.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 15.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 16.

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Nota soppressa.

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 17.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18, ed ora così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 18.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 19.

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 20.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 21.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 22.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 23.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 24.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 25.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 26.

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Comma abrogato con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 27.

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 28.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Parole aggiunte con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 29.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Parole soppresse con l.r. 18 giugno 2012, n. 29 , art. 67.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 8.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 9.

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Parola così sostituita con l.r. 3 dicembre 2012, n. 69 , art. 10.

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Titolo prima sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 1; poi sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 1 ; infine così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 1 .

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Comma prima aggiunto con l.r. 28 dicembre 2009 n. 80 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 3.

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Titolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 4.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 5.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 6.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 7.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 8.

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Articolo inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 9.

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Comma inserito con l.r. 21 gennaio 2014, n. 4 , art. 10.

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Lettera così sostituita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 53.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 54.

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Note soppresse.

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Lettera abrogata con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Lettera inserita con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 56.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 58.

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Comma prima sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59; poi così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 5 .

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Parole soppresse con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 59.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Comma così sostituito con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 60.

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Parole così sostituite con l.r. 23 febbraio 2016, n. 14 , art. 61.

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Nota soppressa.

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Comma prima aggiunto con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 2 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 3 .

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Parole così sostituite con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 5 .

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Titolo inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 6 ; poi rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 9 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 7 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 10 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 8 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 11 .

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Articolo prima inserito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 9 . poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 12 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 11 dicembre 2019, n. 76, art. 13 ; poi così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 15 .

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Articolo così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 1 .

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Comma così sostituito con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 6 .

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Lettera così sostituita con l.r. 6 agosto 2020, n. 80, art. 7 .

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Lettera così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 2 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 4 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Comma così sostituito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 5 .

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Numero prima inserito con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 7 . Poi dichiarato illegittimo con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 della Corte costituzionale, che si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15 (Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003), che appunto inseriva il numero 3 bis) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003.

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Parole così sostituite con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 13 .

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Rubrica così sostituita con l.r. 24 maggio 2022, n. 15, art. 14 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.