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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 43

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 )

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 13 agosto 2003

Art. 1
- (Integrazioni all’articolo 1 della l.r. 52/1999 )
Art. 2
- (Modifiche all’articolo 2 della l.r. 52/1999 )
Art. 3
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 3 della l.r. 52/1999 )
Art. 4
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 4 della l.r. 52/1999 )
Art. 5
- (Inserimento dell’articolo 4 bis alla l.r. 52/1999 )
Art. 6
- (Modifiche all’articolo 5 della l.r. 52/1999 )
Art. 7
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 6 della l.r. 52/1999 )
Art. 8
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 7 della l.r. 52/1999 )
Art. 9
-(Abrogazione dell’articolo 8 della l.r. 52/1999 )
Art. 10
-(Modifiche e integrazioni all’articolo 9 della l.r. 52/1999 )
Art. 11
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 11 della l.r. 52/1999 )
Art. 12
- (Modifiche all’articolo 16 della l.r. 52/1999 )
Art. 13
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 18 della l.r. 52/1999 )
Art. 14
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 19 della l.r. 52/1999 )
Art. 15
- (Modifiche all’articolo 20 della l.r. 52/1999 )
Art. 16
- (Modifiche all’articolo 21 della l.r. 52/1999 )
Art. 17
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 22 della l.r. 52/1999 )
Art. 18
- (Sostituzione dell’articolo 23 della l.r. 52/1999 )
Art. 19
- (Modifiche all’articolo 24 della l.r. 52/1999 )
Art. 20
- (Modifiche all’articolo 25 della l.r. 52/1999 )
Art. 21
- (Modifiche all’articolo 26 della l.r. 52/1999 )
Art. 22
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 27 della l.r. 52/1999 )
Art. 23
- (Modifiche all’articolo 28 della l.r. 52/199 )
Art. 24
- (Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 52/1999 )
Art. 25
- (Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 52/1999 )
Art. 26
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 31 della l.r. 52/1999 )
Art. 27
- (Modifiche all’articolo 32 della l.r. 52/1999 )
Art. 28
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 33 della l.r. 52/1999 )
Art. 29
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 34 della l.r. 52/1999 )
Art. 30
- (Inserimento degli articoli 34 bis e 34 ter)
Art. 31
- (Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 52/1999 )
Art. 32
- (Modifiche e integrazioni all’articolo 36 della l.r. 52/1999 )
Art. 33
- (Sostituzione dell’articolo 37 della l.r. 52/1999 )
Art. 34
- (Modifiche all’articolo 38 della l.r. 52/1999 )
Art. 35
- (Sostituzione dell’articolo 39 della l.r. 52/1999 )
Art. 36
- (Sostituzione dell’articolo 41 della l.r. 52/1999 )
Art. 37
- (Norme transitorie)
1. Qualora l'annullamento di cui all' articolo 35 della l.r. 52/1999 sia stato disposto prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a questo abbiano fatto seguito dei provvedimenti ripristinatori o sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende impugnazione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 35 medesimo nel testo modificato dalla presente legge, previo, se necessario, ritiro degli atti già adottati.
2. Alle richieste di concessione, autorizzazione edilizia e denunce di inizio dell'attività presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento della presentazione. Resta salva la facoltà degli interessati di presentare una nuova domanda o denuncia di inizio dell'attività conforme alle disposizioni della presente legge.
Art. 38
- (Abrogazioni)
1. Gli articoli 9 e 10 della legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 (Disposizioni regionali per l'attuazione della Sito esternoL. 28 febbraio 1985, n. 47 in materia di mutamento di destinazione d'uso degli immobili) sono abrogati.
Art. 39
- (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione toscana. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella r. 52/1999 , come modificata da ultimo dalla legge regionale 2 aprile 2002, n. 13


Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 ottobre 1999, n. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.