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Legge regionale 5 agosto 2003, n. 43

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denunce d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 )

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima del 13 agosto 2003

Art. 37
- (Norme transitorie)
1. Qualora l'annullamento di cui all' articolo 35 della l.r. 52/1999 sia stato disposto prima dell'entrata in vigore della presente legge ed a questo abbiano fatto seguito dei provvedimenti ripristinatori o sanzionatori non ancora eseguiti, ovvero ancora impugnabili o nei cui confronti pende impugnazione, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 35 medesimo nel testo modificato dalla presente legge, previo, se necessario, ritiro degli atti già adottati.
2. Alle richieste di concessione, autorizzazione edilizia e denunce di inizio dell'attività presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge si applicano le norme vigenti al momento della presentazione. Resta salva la facoltà degli interessati di presentare una nuova domanda o denuncia di inizio dell'attività conforme alle disposizioni della presente legge.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 14 ottobre 1999, n. 52 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.