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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 15
- (Norme transitorie)
1. Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi della l.r. 94/1994 , per continuare a svolgere l'attività sanitaria, per il rilascio dei certificati dell'attività sportiva agonistica, devono presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione ai sensi della l.r. 8/1999 . Il termine per la presentazione della domanda di rinnovo è di centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) della deliberazione adottata dal Consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport.
2. Le disposizioni sui requisiti obbligatori di cui alla l.r. 8/1999 trovano immediata applicazione nel caso di attivazione di nuove strutture. Nel caso di ampliamento dell'attività o dei locali di strutture già autorizzate le disposizioni sui requisiti obbligatori sono applicate limitatamente all'oggetto dell'ampliamento.
3. Gli ambulatori di medicina dello sport già autorizzati ai sensi della l.r. 94/1994 , si adeguano ai requisiti generali e specifici di cui all' articolo 13 a far data dalla pubblicazione sul BURT della deliberazione del Consiglio regionale di approvazione dei requisiti specifici per l'esercizio dell'attività sanitaria di medicina dello sport nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro cinque anni, per quanto riguarda i requisiti strutturali e impiantistici;
b) entro tre anni, per quanto riguarda i requisiti tecnologici;
c) entro due anni per quanto riguarda la predisposizione di linee guida e regolamenti interni;
d) entro un anno, per quanto riguarda i requisiti organizzativi.
4. Il comune territorialmente competente rinnova l'autorizzazione entro centottanta giorni dalla richiesta dopo aver accertato, tramite il dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti richiesti ai sensi della l.r. 8/1999 .
5. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'autorizzazione o il mancato adeguamento ai requisiti nei termini indicati al comma 3, comporta la decadenza dell'autorizzazione e la conseguente chiusura dell'esercizio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.