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Legge regionale 9 luglio 2003, n. 35

Tutela sanitaria dello sport.

Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima del 18 luglio 2003

Art. 1
- (Finalità e oggetto della legge)
1. La presente legge disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche, non agonistiche e di quelle motorie e ricreative e promuove l'educazione e la tutela di coloro che praticano attività motorie e sportive in quanto modalità di prevenzione, mantenimento e recupero della salute.
2. Per attività sportiva agonistica si intende quella attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale. Tale attività deve avere lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello. La qualificazione sportiva agonistica, anche in base ai limiti di età, è stabilita da ogni singola federazione sportiva e dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
3. Per attività sportiva non agonistica si intende quella attività praticata in forma organizzata dalle federazioni sportive, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal Ministero dell'istruzione relativamente alle fasi comunali, provinciali e regionali dei giochi della gioventù. Tale attività si differenzia da quella agonistica per l'impegno minore, l'aspetto competitivo non mirato al conseguimento di prestazioni sportive di elevato livello, assenza di un vincolo di età per intraprendere l'attività sportiva.
4. Per attività motoria e ricreativa si intende quella svolta singolarmente o in gruppo per esclusivi fini igienici e ricreativi. Tale attività può essere anche organizzata da istituzioni varie, da enti o associazioni, anche affiliati al CONI, senza comunque mutarne la natura da motoria e ricreativa in sportiva. Per lo svolgimento di tale attività sportiva non è richiesta certificazione medica di alcun tipo.
5. Gli enti e associazioni che organizzano attività rientranti nella disciplina della presente legge sono tenuti a esplicitare ai partecipanti a quale delle tipologie di cui al comma 2, 3 e 4, l'attività afferisca.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 22 dicembre 2003, n. 62 , art. 2.

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 27 luglio 2007, n. 40 , art. 31.

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Comma prima sostituito con l.r. 21 novembre 2008, n. 62 , art. 22, ed ora così sostituito con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

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Con Sito esternoDelib.G.R. 15 marzo 2004, n. 232 è stato approvato il primo programma triennale per i controlli anti-doping di cui al presente comma.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 44.

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Parole così sostituite con l.r. 12 dicembre 2017, n. 70, art. 45.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.