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Legge regionale 13 maggio 2003, n. 25

Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).(2)

E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.

Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 16 maggio 2003

Art. 3
- Modalità di erogazione degli interventi
1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)".
2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.
3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:
a) il numero delle domande presentate;
b) la quantificazione dei contributi erogati;
c) i dati o la stima dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, caprino,bovino e bufalino toscano;
d) l'opinione dei soggetti coinvolti sull'utilità degli interventi effettuati. (5)

Comma così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 3.


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 1.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 2.

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Comma così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 3.

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Articolo così sostituito con l.r. 12 maggio 2005, n. 43 , art. 4.

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Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 1.

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Parole inserite con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.

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Comma aggiunto con l.r. 28 maggio 2008, n. 31 , art. 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.