Legge regionale 13 maggio 2003, n. 25
Interventi a favore degli allevatori partecipanti alla attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue).(2)
Bollettino Ufficiale n. 20, parte prima del 16 maggio 2003
Art. 3
- Modalità di erogazione degli interventi
1. La richiesta ai fini dell'ottenimento degli interventi di cui alla presente legge è presentata all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), ai sensi della legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 concernente "Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura (ARTEA)".
2. L'ARTEA provvede a disciplinare, con proprio atto, le procedure e le modalità per l'erogazione.
3. Al termine di ciascun anno di attuazione degli interventi la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo degli interventi realizzati e finanziati nel corso dell'anno di riferimento, comprendente tra l'altro:
a) il numero delle domande presentate;
b) la quantificazione dei contributi erogati;
c) i dati o la stima dell'impatto della febbre catarrale degli ovini (Blue-tongue) sul patrimonio ovino, caprino,bovino e bufalino toscano;
Note del Redattore:
E' stata modificata con l.r. 13 maggio 2003, n. 26 , in adeguamento ai rilievi espressi dalla Commissione Europea.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.