Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43
Legge finanziaria per l'anno 2003.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002
Art. 18
- Interventi in materia di personale
1. Nel triennio 2003-2005 è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento delle somme stanziate per il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sia ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del vigente CCNL, area della dirigenza, in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.
2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per gli anni 2003 - 2005 gli importi relativi all'anno 2001, determinati dall' articolo 14 della legge regionale 26 gennaio 2001, n.3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003), delle integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale appartenente alla categoria D e di euro 471.525,14 per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.
3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.