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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 08
- Variazioni di aliquota dei tributi regionali
1. In conformità di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la Regione può rideterminare le aliquote dei tributi regionali mediante legge entrata in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta per cui si dispone.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.