Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43
Legge finanziaria per l'anno 2003.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002
Art. 08
- Variazioni di aliquota dei tributi regionali
1. In conformità di quanto disposto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la Regione può rideterminare le aliquote dei tributi regionali mediante legge entrata in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta per cui si dispone.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.