Menù di navigazione

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 02
- Aumento dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,40 per cento.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.