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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 12
- Interventi per la difesa delle coste e degli abitati costieri
1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri previsti dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali) e successive modifiche, di competenza delle province ai sensi dell' articolo 14 , comma 1, lettera b) della medesima legge, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 103.290.000,00 quale concorso all'attuazione del programma degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale.
2. La Giunta regionale stipula, con gli enti locali interessati, accordi di programma in cui sono individuati i soggetti responsabili della progettazione e realizzazione delle opere, i tempi di esecuzione e le modalità di controllo sull'attuazione del programma di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.