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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Capo III
- DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE
Art. 18
- Interventi in materia di personale
1. Nel triennio 2003-2005 è annualmente autorizzato l'utilizzo fino al 5,5 per cento delle somme stanziate per il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi dell'articolo 15, comma 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sia ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del vigente CCNL, area della dirigenza, in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l'aumento delle prestazioni del personale in servizio e l'assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.
2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per gli anni 2003 - 2005 gli importi relativi all'anno 2001, determinati dall' articolo 14 della legge regionale 26 gennaio 2001, n.3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003), delle integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale appartenente alla categoria D e di euro 471.525,14 per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.
3. Gli oneri di spesa conseguenti all'applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti".
Art. 19
- Sottoscrizione aumento di capitale di "BIC Toscana S.C.p.A."
1. Per rafforzare la capacità di intervento a sostegno dello sviluppo economico locale, è autorizzata la sottoscrizione dell'aumento di capitale della società a partecipazione regionale "BIC Toscana S.C.p.A.", fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese d'investimento" del bilancio di previsione 2003.
Art. 20
- Intervento straordinario per gli impianti di smaltimento dei rifiuti di Falascaia e Pioppogatto
1. Al fine di contribuire ai costi di costruzione e gestione del sistema integrato degli impianti di Falascaia e Pioppogatto, così come previsti dal contratto a suo tempo stipulato dal Commissario straordinario per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Versilia nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 5 agosto 2002 ( R. 25/98 - R. 29/02 -D.C.R.T. 88/98-Pubblicazione del Piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca), è autorizzato per l'anno 2003 un contributo di euro 5.160.000,00 in favore del Comune di Massarosa e del Comune di Pietrasanta.
2. L'importo di cui al comma 1 è erogato in unica soluzione, in parti uguali a ciascuno dei due comuni, a seguito del collaudo di entrambi gli impianti.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati- spese di investimento" del bilancio di previsione 2003.
Art. 21
- Contributo straordinario in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento
1. Per l'anno 2003 è autorizzato un contributo straordinario di euro 51.000,00 in favore dell'Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell'usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell'esercizio finanziario l'Arciconfraternita di Misericordia di Siena presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull'attività svolta, dando atto dell'utilizzazione del contributo.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2003.
Art. 22
- Contributi straordinari all'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT -
1. Al fine di assicurare la realizzazione, entro l'esercizio 2005, del processo di accreditamento delle attività dei laboratori dell' ARPAT alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000, è autorizzato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, su presentazione di specifico progetto da parte dell' ARPAT, alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese di investimento".
Art. 22bis
- Contributi straordinari alla provincia di Livorno e ad Aerelba SpA per la realizzazione di interventi a favore dell'aeroporto di Marina di Campo nell'Isola d'Elba (4)

Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dal rischio idraulico dell'aeroporto di Marina di Campo, è autorizzato un contributo straordinario di euro 365.000,00 in favore della provincia di Livorno per l'esecuzione di opere idrauliche ed infrastrutturali.
2. Al fine di realizzare il miglioramento dell'assetto infrastrutturale dell'aeroporto di Marina di Campo, è autorizzato un contributo straordinario di euro 1.235.000,00 in favore di Aerelba SpA, società di gestione dell'aeroporto, per l'esecuzione di opere di miglioramento della qualità del servizio e di adeguamento agli standards di sicurezza antiterrorismo delle strutture dell'aeroporto.
3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché i criteri di rendicontazione dell'utilizzo dei medesimi.
4. All'onere di spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 1.600.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 "Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento" del bilancio di previsione 2003.
Art. 23
- Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.