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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Capo II
- PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2003-2005
Art. 10
- Realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005
1. Gli interventi previsti nel Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005, contenuto nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l'anno 2003, sono attuati sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), di durata triennale, relativi ad ogni specifico intervento.
2. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, può rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine, le variazioni fra le unità previsionali di base (UPB) relative agli interventi di cui al comma 1, sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma di cui al comma 1. La relazione dà conto, fra l'altro, degli indicatori di monitoraggio e della valutazione di ciascun intervento.
Art. 11
- Intervento a favore del Comune di Firenze
1. Al fine di contribuire a migliorare la qualità ambientale e la mobilità della città di Firenze, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 10.320.000,00 sotto forma di compartecipazione agli investimenti del Comune di Firenze.
Art. 12
- Interventi per la difesa delle coste e degli abitati costieri
1. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri previsti dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Tutela dell'ambiente e delle risorse naturali) e successive modifiche, di competenza delle province ai sensi dell' articolo 14 , comma 1, lettera b) della medesima legge, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 103.290.000,00 quale concorso all'attuazione del programma degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale.
2. La Giunta regionale stipula, con gli enti locali interessati, accordi di programma in cui sono individuati i soggetti responsabili della progettazione e realizzazione delle opere, i tempi di esecuzione e le modalità di controllo sull'attuazione del programma di cui al comma 1.
Art. 13
- Interventi straordinari per il rilancio dei poli espositivi
1. Al fine di aumentare la rilevanza del sistema fieristico toscano e di valorizzare le economie locali, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 82.630.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati al rilancio ed alla riqualificazione dei poli espositivi, anche mediante aumenti di capitale delle società di gestione, per favorire i processi di privatizzazione.
Art. 14
- Interventi per la distribuzione irrigua dell'invaso di Montedoglio
1. Per la realizzazione di lotti della rete secondaria di distribuzione irrigua delle risorse idriche provenienti dall'invaso di Montedoglio, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 10.320.000,00.
Art. 15
- Potenziamento delle strutture telematiche "e. toscana"
1. In attuazione del piano regionale di "e.government" previsto nel DPEF per l'anno 2003 e al fine di favorire lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di innovazione nel settore della pubblica amministrazione, la Regione destina nel triennio 2003 - 2005 la somma di euro 25.820.000,00. L'intervento è volto a:
a) promuovere e sostenere la diffusione e realizzazione di una infrastruttura toscana a larga banda, aperta alla interconnessione con le reti degli operatori privati;
b) promuovere e sostenere la realizzazione di servizi telematici per la semplificazione dell'azione pubblica a vantaggio di soggetti pubblici e privati, anche tramite il coinvolgimento delle rappresentanze sociali ed economiche;
c) contribuire alla diffusione nell'utilizzo della rete, intervenendo a sostegno della domanda di servizi da parte di soggetti pubblici e privati.
Art. 16
- Potenziamento delle strutture telematiche "Portale della Toscana"
1. Al fine di dotare la Toscana di uno strumento di comunicazione su rete "web", la Regione realizza il progetto del "Portale della Toscana" e predispone apposito programma di intervento ai sensi dell' articolo 10 , comma 1 della presente legge destinando nel triennio 2003 - 2005 la somma di euro 5.000.000,00. L'intervento regionale è volto a:
a) valorizzare e promuovere a livello internazionale le risorse istituzionali, economiche, culturali e sociali della regione organizzandole in sistema;
b) semplificare e velocizzare l'accesso ad informazioni e servizi da parte dei cittadini, imprese, enti e altri soggetti pubblici e privati.
2. Il piano degli interventi di cui al comma 1 individua le modalità di attuazione degli interventi stessi.
Art. 17
- Disposizioni di carattere finanziario
1. All'onere di spesa di cui agli articoli, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 ammontanti complessivamente a euro 237.380.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB:
a) UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;
b) UPB 421 "Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico, e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento" per euro 103.290.000,00;
c) UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" per euro 82.630.000,00;
d) UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;
e) UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" per euro 25.820.000,00;
f) UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" per euro 5.000.000,00.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.