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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Capo I
- DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA
Art. 01
Art. 02
- Aumento dell'aliquota sull'imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione
1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 Sito esternodel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,40 per cento.
Art. 03
- Tasse automobilistiche. Disciplina in materia di veicoli ultraventennali
1. Si definiscono "veicoli ultraventennali" gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall'anno di fabbricazione medesimo.
2. I veicoli ultraventennali sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 , nella misura di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
3. Ove la tassa di cui al comma 2 risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria.
4. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 2 è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita.
5. Le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento ricadono nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, dovute a tali scadenze per veicoli in possesso del requisito dell'ultraventennalità e non corrisposte, possono essere assolte entro il 31 maggio 2003 con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria senza applicazione di sanzioni ed interessi o, nel caso in cui tale importo risulti superiore alla tassa di cui al comma 2, mediante il pagamento di quest'ultima senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte, la quota versata si detrae dagli importi dovuti ai sensi del presente comma.
6. Il pagamento delle somme di cui al comma 5 estingue il debito per tributo, sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di somme già corrisposte per i periodi fissi le cui scadenze di pagamento ricadono nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002.
7. Restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti per i veicoli ultratrentennali.
Art. 04
- Riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per gli anni 1998 - 2002
1. Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime di cui alla legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo) e successive modifiche, è riscossa applicando l'aliquota stabilita dalla medesima legge sul canone statale annuo pagato dai concessionari nei rispettivi anni di competenza, con esclusione di conguagli eventualmente dovuti.
Art. 05
- Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano - ARISGAM
Art. 06
Art. 07
- Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare
1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2002 non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 17,00.
2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2002 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 17,00.
Art. 08
- Variazioni di aliquota dei tributi regionali
1. In conformità di quanto disposto dall'Sito esternoarticolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la Regione può rideterminare le aliquote dei tributi regionali mediante legge entrata in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente il periodo di imposta per cui si dispone.
Art. 09
- Norma di copertura finanziaria
1. Alle minori entrate derivanti dai provvedimenti di cui all' articolo 1 , quantificabili in euro 2.500.000,00 si fa fronte, così come previsto dall' articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell' articolo 2 , parimenti quantificabili in euro 2.500.000,00.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.