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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 04
- Riscossione dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per gli anni 1998 - 2002
1. Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 l'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime di cui alla legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo) e successive modifiche, è riscossa applicando l'aliquota stabilita dalla medesima legge sul canone statale annuo pagato dai concessionari nei rispettivi anni di competenza, con esclusione di conguagli eventualmente dovuti.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.