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Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 22
- Contributi straordinari all'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT -
1. Al fine di assicurare la realizzazione, entro l'esercizio 2005, del processo di accreditamento delle attività dei laboratori dell' ARPAT alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000, è autorizzato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, su presentazione di specifico progetto da parte dell' ARPAT, alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese di investimento".

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

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Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

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Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

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Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

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Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.