Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43
Legge finanziaria per l'anno 2003.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002
Art. 22
- Contributi straordinari all'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT -
1. Al fine di assicurare la realizzazione, entro l'esercizio 2005, del processo di accreditamento delle attività dei laboratori dell' ARPAT alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000, è autorizzato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005.
2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, su presentazione di specifico progetto da parte dell' ARPAT, alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese di investimento".
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.