Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43
Legge finanziaria per l'anno 2003.
Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002
Art. 17
- Disposizioni di carattere finanziario
1.
All'onere di spesa di cui agli
articoli, 11
,
12
,
13
,
14
,
15
e
16
ammontanti complessivamente a euro 237.380.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB:
a) UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;
b) UPB 421 "Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico, e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento" per euro 103.290.000,00;
c) UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" per euro 82.630.000,00;
d) UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;
e) UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" per euro 25.820.000,00;
f) UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" per euro 5.000.000,00.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.