Menù di navigazione

Legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43

Legge finanziaria per l'anno 2003.

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima del 30 dicembre 2002

Art. 17
- Disposizioni di carattere finanziario
1. All'onere di spesa di cui agli articoli, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 e 16 ammontanti complessivamente a euro 237.380.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB:
a) UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;
b) UPB 421 "Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico, e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento" per euro 103.290.000,00;
c) UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" per euro 82.630.000,00;
d) UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;
e) UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l'attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" per euro 25.820.000,00;
f) UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" per euro 5.000.000,00.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla l.r. 26 gennaio 2001, n.2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 18 febbraio 2005, n. 31 , art. 28.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta con l.r. 19 dicembre 2003, n. 58 , art. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito con l.r. 22 ottobre 2004, n. 54 , art.1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato con l.r. 21 dicembre 2007, n. 67 , art. 9.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.