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Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38

Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002

Capo II
- TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, POLITICO E CULTURALE DELL'ANTIFASCISMO E DELLA RESISTENZA
Art. 2
1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:
a) dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana;
b) della Fondazione “Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana”;
c) della Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza;
d) degli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.
2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:
a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;
b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;
c) realizzazione di attività didattica per le scuole;
3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione beni immobili di proprietà regionale.
Art. 3
Abrogato.
Art. 4
- Contributi finanziari per iniziative e progetti
1. La Regione concede altresì contributi per la realizzazione di qualificate iniziative e progetti da parte degli enti di cui all'articolo 2, nonché per il sostegno di qualificate attività di rilevante interesse regionale promosse, anche in forma associata, da altri enti, associazioni, fondazioni e comitati che perseguono statutariamente le finalità di cui all'articolo 1.
2. I contributi regionali di cui al comma 1 sono concessi per il sostegno di iniziative rivolte alle finalità della presente legge, con particolare riguardo alle attività di ricerca, raccolta, conservazione e messa a disposizione del pubblico della documentazione archivistica e bibliografica relativa al movimento di liberazione in Toscana.
Art. 5
- Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, provvede alla determinazione del contributo annuale da assegnare agli enti di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 4 , delle modalità di presentazione delle domande, nonché delle modalità di erogazione dei contributi.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai soggetti di cui agli articoli 2 e 4.
Art. 6
- Iniziative dirette della Regione
1. La Regione può altresì realizzare, direttamente o in collaborazione con enti locali e con altri enti, associazioni, fondazioni e comitati, progetti ed iniziative volti a promuovere la conservazione e la diffusione dei valori dell'antifascismo e della resistenza, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1 .

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.