Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38
Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002
Art. 9 bis
- Contributo regionale (3)
1. Fino alla costituzione dell’istituzione di cui all’articolo 7, comma 1, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene, con un contributo annuale, il Comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo il Comune stesso. Dalla data di costituzione dell'istituzione, il contributo annuale è destinato all'istituzione.
2. La Giunta regionale, con deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.
3. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.
Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.