Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38
Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.
Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002
Art. 5
- Criteri e procedure per la concessione ed erogazione dei contributi
1. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, provvede alla determinazione del contributo annuale da assegnare agli enti di cui all'articolo 2.
2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi di cui all'articolo 4 , delle modalità di presentazione delle domande, nonché delle modalità di erogazione dei contributi.
3. La Giunta regionale provvede altresì alla determinazione delle modalità di presentazione della rendicontazione delle attività svolte dai soggetti di cui agli articoli 2 e 4.
Note del Redattore:
Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.
Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.