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Legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38

Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima del 18 ottobre 2002

Art. 10
- Norma finanziaria
1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dal 1 gennaio 2003, si fa fronte per gli anni 2003 e 2004 con le risorse iscritte nella UPB n. 116 (Interventi per la salvaguardia dei valori dell'antifascismo e della resistenza - Spese correnti), per un importo di euro 335.000,00 per il 2003 e di euro 335.000,00 per il 2004.
2. Per gli esercizi successivi si fa fronte ai relativi oneri con legge di bilancio.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 1.

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Articolo prima sostituito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 2, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 1.

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Articolo prima inserito con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 3, ed ora così sostituito con l.r. 9 febbraio 2016, n. 11 , art. 2.

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Articolo abrogato con l.r. 28 dicembre 2009, n. 81 , art. 4.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.