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Legge regionale 26 luglio 2002, n. 29

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modificazioni e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'Sito esternoart. 3 della L. 28 Dicembre 1995, n. 549 ) e successive modificazioni.

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima del 30 luglio 2002

Art. 27
- Norme transitorie
1. Ai fini del pagamento del tributo di cui all' articolo 30 bis , comma 6, e per la comminazione della sanzione amministrativa prevista dall' articolo 30, comma 2, della l.r. 25/1998 , come modificata, per ultimo, dalla presente legge, relativamente agli anni 1999, 2000, e 2001, si considerano inadempienti, rispettivamente, i comuni che non abbiano provveduto alla trasmissione dei dati richiesti e quelli che li abbiano inoltrati dopo il 31 dicembre successivo alla comunicazione del decreto di certificazione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell' articolo 30 bis della l.r. 25/1998 , come modificata, per ultimo, dalla presente legge, si applicano a partire dal 1 luglio 2003. Fino a tale data continua ad applicarsi il tributo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Note del Redattore:

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 18 maggio 1998, n. 25 .

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Il testo dell' articolo è riportato in modifica alla L.R. 29 luglio 1996, n. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.