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Legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5

Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana.

Bollettino Ufficiale n. 2, parte prima del 28 gennaio 2002

Art. 4
- Sanzioni
1. Gli atti formali dei gruppi accreditati e i componenti dei loro rappresentanti debbono essere coerenti con il ruolo e le funzioni che lo Statuto attribuisce al Consiglio regionale e ai suoi membri. In particolare, è fatto divieto di esercitare, nei confronti dei consiglieri regionali e delle rispettive organizzazioni, forme di pressione tali da incidere sulla libertà di giudizio e di voto.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui i consiglieri sono tenuti a comunicare fatti che possono presentare violazione delle norme di comportamento, valutata la sussistenza della violazione, commina sanzioni correlate alla gravità della stessa: richiamo formale, sospensione temporanea, revoca dell'iscrizione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.