Legge regionale 2 gennaio 2002, n. 2
Soppressione del Comitato regionale di controllo e disposizioni in materia di cessazione dei controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali e di esercizio dei poteri sostitutivi del Difensore civico regionale.
Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima del 9 gennaio 2002
Art. 1
- Soppressione del Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali
1. Il Comitato regionale di controllo, istituito ai sensi della legge regionale 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), è soppresso.
Art. 2
- Controlli preventivi di legittimità
1. I controlli preventivi di legittimità sugli atti degli enti locali, dei circondari e dei consorzi costituiti tra enti locali, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo o del Difensore civico regionale, provinciale e comunale, cessano di essere esercitati.
2. Cessano, altresì, di essere esercitati i controlli preventivi di legittimità, già attribuiti dalle leggi statali e regionali alla competenza del Comitato regionale di controllo, sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di altri enti e amministrazioni.
3. L'obbligo degli enti di cui al comma 1 di sottoporre i propri atti al controllo preventivo di legittimità si considera comunque cessato dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ). I procedimenti di controllo in corso, che non siano pervenuti alla decisione di annullamento entro la medesima data, cessano di diritto.
Art. 3
- Poteri sostitutivi del Difensore civico regionale (1)
1. Il Difensore civico regionale esercita i poteri sostitutivi ad esso espressamente attribuiti dalla legge regionale. Esercita altresì i poteri sostitutivi espressamente ad esso attribuiti dalla legge statale anteriore all'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione ) fino a quando l'esercizio di detti poteri non sia altrimenti disciplinato. Il Difensore civico regionale provvede, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, tramite nomina di commissario ad acta.
2. La competenza del Difensore civico regionale è comunque esclusa relativamente ad obblighi, accertati in sede giurisdizionale, per l'adempimento dei quali è possibile l'attivazione di procedure esecutive giurisdizionali.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione).
Art. 4
- Disposizioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in materia di finanza locale
Abrogato.(2)
Art. 5
- Disposizioni finali
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
2. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le leggi regionali 7 luglio 1992, n. 31 (Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali), 11 agosto 1993, n. 56 (LR 7 luglio 1992 n. 31. Disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. Modifiche ed integrazioni) e 13 agosto 1998, n. 66 (Modifica della LR 7 luglio 1992, n. 31 "Disciplina del controllo sugli atti degli Enti locali" e della LR 7 novembre 1994, n. 81 "Recepimento del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 . Modifiche all'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa regionale").
3. La Giunta regionale può, con propria deliberazione, stabilire modalità per l'esecuzione della presente legge, in particolare per la trasmissione degli atti e dei documenti, che si trovano presso il Comitato regionale di controllo, al Difensore civico regionale o ai dipartimenti della Giunta regionale; ove necessario, provvede altresì a regolare i rapporti conseguenti alla soppressione del Comitato.
4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure previste dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale), provvede a dotare l'ufficio del Difensore civico regionale del personale necessario allo svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge.
5. Qualora l'ufficio del Difensore civico regionale sia vacante, i poteri di cui all'articolo 3(3)sono esercitati in via transitoria dal Presidente della Giunta regionale.
Note del Redattore:
Articolo così sostituito con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la sentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 1, nella parte in cui sostituisce l'art.3, comma 1, della legge regionale n. 2 del 2002.
Parole così sostituite con l.r. 27 settembre 2002, n. 35 , art. 1, la Corte costituzionale si è espressa sulla l.r. 35/2002 con la sentenza n. 173 del 15 giugno 2004 , dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.1, comma 3, che sostituisce l'art.5, comma 5, della legge regionale n. 2 del 2002.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.